
L'espianto di alberi di olivo, superiore a 5 unità per biennio, è vietato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale n.475 , 27/07/1945 e della Legge n.144, 14/02/1951.
La provincia può autorizzare l'espianto di alberi di olivo in deroga a tale divieto esclusivamente per le seguenti motivazioni:
- morte fisiologica delle piante
- permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili
- eccessiva densità dell'impianto
- esecuzione di opere di miglioramento fondiario
- esecuzione di opere di pubblica utilità
- costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:37.23