
Il proprietario o il conduttore di fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,80 metri o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di 1,50 metri e la larghezza di almeno 3 metri, sono tenuti a notificare all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla Provincia di competenza i dati relativi a tali aree. Gli stessi provvedono a delimitare i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.
Nei fondi chiusi è vietato l'esercizio della caccia. La cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture. La fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località.