
La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, autorizza con apposito provvedimento, l’istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone di addestramento cani nonché i periodi in cui all'interno delle zone stesse sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.
Le zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere "permanenti" o "temporanee".
Approfondimenti
Zone permanenti
- P. A all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da ferma e da seguita, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico
- P. B all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove dei cani da ferma e da seguita con facoltà di abbattimento esclusivamente su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati secondo la vigente normativa.
Zone temporanee
- T. A1 all'interno delle quali sono permesse le gare e le prove dei cani da ferma, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico
- T. A2 all'interno delle quali sono permesse le gare e le prove dei cani da seguita, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico
- T. B. all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento le gare e le prove dei cani da caccia, esclusivamente su fauna selvatica proveniente dagli allevamenti autorizzati a scopo di studio e ripopolamento secondo la vigente normativa, con facoltà di abbattimento del selvatico.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:37.23