L’indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle colture agricole e forestali, alle produzioni zootecniche e alle opere, è riservato agli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 04/02/2016,n. 2, art. 2.
Ai fini della legge sono indennizzabili i danni conseguenti a un’azione della fauna selvatica che determini la riduzione quantitativa della produzione di una coltura agricola, o del patrimonio e della produttività di un allevamento ovvero la menomazione funzionale di un’opera pertinente all’attività agricola.
La provincia del Sud Sardegna potrà svolgere attività di informazione, formazione, anche attraverso progetti e corsi per i soggetti impegnati nelle varie attività, e sperimentazione nel campo della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole e forestali.