L’insegna di esercizio è la scritta in caratteri alfanumerici, a volte completata da simboli e marchi. È realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura ed è installata nella sede dell'attività a cui si riferisce, se la stessa insiste sopra l'ingresso viene definita cassonetto.
La targa professionale è una particolare insegna di esercizio che identifica la sede di uno studio professionale.
La vetrofania consiste in pellicole adesive riportanti disegni e/o messaggi pubblicitari. Le pellicole hanno un diverso parametro di trasparenza e, se molto estese, possono compromettere il rapporto aeroilluminante (RAI).
La preinsegna è la scritta in caratteri alfanumerici con freccia di orientamento e, a volte, anche da simboli e marchi. È realizzata su un manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su entrambe le facce ed è supportata da un’idonea struttura di sostegno. È finalizzata alla pubblicizzazione e permette di raggiungere con più facilità la sede situata nel raggio di 5 km.
Il cartello è un manufatto monofacciale o bifacciale bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno. E' finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici in modo diretto o tramite sovrapposizione di altri elementi, come manifesti, adesivi, ecc.
Il segno orizzontale reclamistico è la riproduzione di scritte in caratteri alfanumerici, simboli e marchi sulla superficie stradale. La riproduzione avviene con pellicole adesive ed è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
L’impianto pubblicitario di servizio è qualunque manufatto di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) che possiede uno spazio pubblicitario.
L’impianto di pubblicità o propaganda è qualunque manufatto che pubblicizza sia prodotti che attività e che non rientra nelle precedenti definizioni.
La provincia rilascia le autorizzazioni per installare mezzi pubblicitari e segnaletica verticale turistica, di territorio e di servizio utile, lungo, in prossimità o in vista di strade provinciali, all’esterno dei centri abitati.
I manufatti devono essere installati e realizzati:
- in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
- in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
- in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada", di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel Regolamento provinciale
- tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e dal Regolamento provinciale.
Approfondimenti
Per mezzi pubblicitari installati lungo le strade è necessario ottenere l’autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
All'interno dei centri abitati la competenza è del comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").
All'esterno dei centri abitati la competenza è dell'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, "Nuovo codice della strada").
Quando i manufatti sono inoltre visibili da un'altra strada di un ente diverso, è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'ente competente (ad esempio ANAS, Ferrovie dello Stato, ecc.).
Se il manufatto è installato su edificio o in area tutelata come bene culturale è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 49).
Se il manufatto è installato nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 134 è necessario ottenere apposita autorizzazione (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 153).
È esclusa da questo obbligo l'installazione all’interno dello spazio vetrina o in altra posizione a ciò preordinata, la sostituzione di insegne esistenti autorizzate, con altre delle stesse dimensioni e posizione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile. (Allegato A, punto A. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31).
L'installazione di pubblicità esterna e pubbliche affissioni è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale al rilascio dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).