
Al fine di consentire la gestione democratica delle risorse naturali del territorio della regione sarda, l’amministrazione regionale può concedere l’affidamento in gestione di zone determinate a cacciatori, chiamate “zone autogestite per l’esercizio della caccia”. Le zone autogestite per l’esercizio della caccia possono avere dimensioni comunali, intercomunali comprensoriali, ed intercomprensoriali.
Le zone in concessione autogestita di caccia sono affidate in gestione a cacciatori secondo le norme del regolamento n. 119/86, sulla base del decreto del presidente della giunta regione Sardegna ai sensi dell'art. 51, Legge regionale del 28/04/1978, n. 32 e 96 della Legge regionale del 29/07/1998, n. 23.
Il presidente, nominato dai cacciatori, della zona in concessione autogestita per l’esercizio della caccia, può richiedere il rinnovo della concessione annuale o quinquennale.