La vigilanza volontaria ittica svolge funzioni ed attività finalizzate alla informazione e prevenzione nonché al controllo, all’accertamento delle infrazioni alle disposizioni vigenti riguardanti la tutela della fauna ittica.
La richiesta in carta legale, o in carta semplice se trattasi di O.N.L.U.S., per il riconoscimento della qualifica di guardia G.I.V deve essere presentata a cura del presidente provinciale dell'associazione interessata, a cui appartiene l’aspirante al riconoscimento della nomina.
Approfondimenti
La persona per la quale viene richiesto il riconoscimento deve possedere i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 138, decreto 773/1931:
- essere cittadino italiano o di uno stato della Comunità Europea purché residente o domiciliato in Italia, ed in possesso della completa conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta (da dimostrare attraverso la produzione di apposita dichiarazione, rilasciata da istituzione scolastica o dello stato o parificata, attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana)
- avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1, n. 39, legge 8/03/1975 ) e avere assolto agli obblighi di leva, se ricorre il caso
- essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo conseguito in Italia o equivalente se conseguito in uno stato estero
- non avere riportato condanne penali per delitti e aver sempre avuto una buona condotta morale
- non aver riportato condanne penali per reati o per violazioni alle leggi che regolano l’attività venatoria, la pesca e la salvaguardia dell’ambiente
- non avere procedimenti penali in corso per i reati di cui ai precedenti punti
- non avere commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio di attività venatoria e dell'attività di pesca, nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento della qualifica di guardia G.I.V.
- essere in possesso di idoneità allo svolgimento dell’attività di guardia G.I.V. attestata da certificazione medica
Per il riconoscimento della nomina da parte della provincia è inoltre richiesta la buona condotta secondo i parametri di definizione della stessa esplicitati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 311, 25/07/1996.