Autotrasporto di merci in conto proprio

Autotrasporto di merci in conto proprio

L’autotrasporto di cose, merci eseguito da persone fisiche ovvero giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie è subordinato al rilascio di apposito titolo autorizzativo, la cosiddetta “licenza per il trasporto di cose in conto proprio”, per ciascun veicolo in disponibilità, di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate (6.000 Kg).

La provincia del Sud Sardegna è il soggetto competente al rilascio di detti titoli ai soggetti aventi sede nel territorio provinciale. 

Per essere riconosciuta come tale ai sensi della normativa vigente, l'attività di autotrasporto di cose in conto proprio svolta dai soggetti succitati, deve rispettare le seguenti condizioni:

  • il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto, o derivanti da acquisto con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera
  • il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale svolta
  • i preposti alla guida del veicolo, oltre a disporre nei necessari titoli abilitativi alla conduzione su strada, devono risultare in numero congruo rispetto al parco veicolare nonché attenere alle seguenti figure: titolare della licenza nel caso di ditta individuale, legale rappresentante dell’impresa/ente, socio amministratore/lavoratore, collaboratore familiari, lavoratore dipendente
  • le cose/merci da trasportare, per le loro caratteristiche merceologiche, devono possedere stretta attinenza con l’attività svolta
  • l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto in conto proprio deve caratterizzarsi per una capacità complessiva di trasporto, non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività
  • i costi dell’attività di trasporto non devono costituire la parte preponderante dei costi totali dell’attività economica (fatto salvo il caso che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell’attività di trasporto debba risultare necessariamente preponderante)
  • le cose/merci trasportate devono appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici, o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Approfondimenti

Casi in cui la licenza è rilasciata a titolo provvisorio

La licenza è rilasciata a titolo provvisorio nei seguenti casi:

  • alle imprese di nuova costituzione a cui viene rilasciata una licenza con validità di 18 mesi, non prorogabile e non rinnovabile
  • alle imprese che dispongono di un veicolo in leasing, in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio a cui viene rilasciata una licenza con scadenza coincidente con la durata dei relativi contratti.

In entrambi i casi, la licenza i cui termini di validità risultino decorsi, potrà essere sostituita con una licenza definitiva subordinatamente alla presentazione di apposita istanza atta a comprovare i nuovi requisiti.

Imprese già titolari di licenze

Le imprese già titolari di licenze, provvisorie o definitive, di autotrasporto merci in conto proprio devono presentare istanza per il rilascio di una nuova licenza, in sostituzione della precedente, nel caso di variazioni relative a:

  • cambio codice di attività economica/impresa
  • variazione classi di cose da trasportare
  • scadenza termini di validità della licenza rilasciata titolo provvisorio
  • variazione della forma giuridica/ragione sociale, conferimento ramo d’azienda/fusioni societarie
  • sostituzione di autoveicolo
  • variazione sede legale dell’impresa/ente/residenza del titolare
  • variazione pesi dell’autoveicolo a seguito di intervenuto collaudo
  • variazione classi di cose da trasportare
  • deterioramento/furto/smarrimento della licenza in conto proprio.
Veicoli esenti dalla richiesta di licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio

Ai sensi della vigente normativa in materia, risultano esenti dalla licenza per l’autotrasporto di cose in conto proprio, oltre ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, i veicoli rientranti nelle seguenti categorie:

  • gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al corpo dei vigili del fuoco, alla croce rossa italiana e al corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento
  • gli autoveicoli di proprietà dell’amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne
  • gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all’esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri dell’Unione Europea
  • gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del ministero dei trasporti – direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d’opera
  • gli autofurgoni destinati al trasporto di salme
  • gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli
  • le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario
  • gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà stabilito con suo decreto dal ministro per i trasporti e l’aviazione civile.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:37.23